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Abstract: . . . zione si deve verifi- care la conformità del pro- dotto alle direttive e predisporre la docu- mentazione necessaria 106 A PPR OFON DI M E NTI ( 11 ) Sussiste il concetto di direttiva prevalente, ovvero la direttiva asso- ciata ai rischi più significativi, rispetto alla quale si deve procedere per la certificazione, ma nel caso delle macchine industriali il problema non si pone in quanto la direttiva prevalente è sempre quella Macchine. È invece un aspetto significativo, ad esempio, per le macchine da ufficio per le quali la direttiva prevalente è la Bassa Tensione. ( 12 ) Gli ON sono notificati . . . . . . controllo la conformità della macchina in relazione a tutte le direttive applicabili e che tutti i rischi siano stati presi in esame e per essi siano indicate le soluzioni adottate per garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Il processo sopra descritto non è certo l’unico possibile per la marcatura CE . Chi scrive vorrebbe però insistere sul fatto che l’analisi e la dimostrazione della conformità dovrebbero essere attività contestuali alla progettazione. Troppo spesso accade, infatti, di dover dimostrare a posteriori la conformità di macchine oggetto di contestazioni da parte del ministero . . . . . . anche se non previsti esplicitamente dalle norme armonizzate applicabili. A questo punto sussistono le condizioni per avviare la progettazione propriamente detta, durante la quale andranno raccolte tutte le possibili evidenze della conformità del prodotto, da integrare poi in fase di produzione con le prove e i controlli previsti dalle norme o dal progettista stesso. L’insieme dei documenti in oggetto, unitamente a una copia del manuale d’uso e manutenzione, viene a costituire il fascicolo tecnico da utilizzare in caso di contestazione per dimostrare la conformità della macchina. Da questo momento . . . . . . rischio e se è contemplata da una norma armonizzata; se è possibile eliminare o ridurre eventuali rischi tanto da rispettare i requisiti essenziali della direttiva( 14 ); se esistono soluzioni equivalenti, in termini di funzionalità e prestazioni della macchina, ma più sicure( 15 ); se sono necessarie verifiche specifiche durante la produzione o al collaudo per garantire che le soluzioni di sicurezza scelte siano efficaci. Se si procede secondo quanto indicato, al termine della progettazione è necessario solamente riunire la documentazione prodotta verificando che sia stata tenuta sotto controllo . . . . . . norme a carattere generale (tipo A e B) armonizzate alla direttiva macchine, senza citare norme altrettanto im- portanti per le macchine ma armonizzate ad altre direttive. ( 9 ) Citiamo gli impianti, e particolarmente gli impianti petrolchimici, su cui è aperta una vasta discussione su quali siano gli impianti e/o i mac- chinari soggetti a marcatura non solo secondo direttiva macchine (il pro- blema si potrebbe risolvere), ma anche secondo direttiva PED e direttiva ATEX. ( 10 ) Si ricorda che la direttiva prevede anche il caso di macchine incom- plete che non devono essere marcate CE . Foto Deckel-Maho . . . --3000,5,300,3381,24069
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