|
Abstract: . . . funzionamento dei controlli. Non vi è alcun dubbio che la Corte dei conti possa continuare a svolgere il suo ruolo di osservatore indipendente e neutrale: degli andamenti della finanza regionale e locale, svolgendo i suoi controlli e riferendo al Parlamento circa il modo in cui è stata impiegata la ricchezza attinta dalla collettività nazionale con il prelievo fiscale; del rispetto dell'equilibrio finanziario, quale risulta dalle regole interne di finanza pubblica generale e dai vincoli di appartenenza all'Unione europea, fermo restando le prerogative dell'autonomia finanziaria, di entrate di spesa, delle singole componenti della Repubblica; del modo in cui vengono impiegate le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e che sono destinate alle funzioni generali e indivisibili; del modo in cui le regioni e gli enti locali utilizzano le risorse che derivano dai trasferimenti statali per finalità di perequazione o di solidarietà. E' opportuno rilevare che il ruolo della Corte dei conti sia configurabile anche come un organo di garanzia per il sistema delle autonomie, in virtù della sua indipendenza dal governo nazionale (art. 100, comma 3, Cost.). Di conseguenza, alla luce della suddetta impostazione, la Corte dei conti potrebbe ritenersi fin d'ora legittimata a esercitare l'attività di controllo negli ambiti definiti da almeno cinque disposizioni del nuovo Titolo V quali: - coordinamento della finanza pubblica ( art. 117 , comma 3, e art. 119 , comma 2, nuovo testo); - costante e sistematico riscontro dell'impiego ottimale delle risorse affluenti agli enti con limitate disponibilità finanziarie, a seguito dell'istituzione del "fondo perequativo" per i territori con minore capacità . . . --3000,1,1500,1803,59492
|